atto costitutivo delle societa' fra avvocati


 

art. 16, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96

 

La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo …

 

 


 

La società tra avvocati è un sotto-tipo di società in nome collettivo seppure soggetta ad una ulteriore disciplina particolare - e, comunque, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 16, ha, a norma dell’art. 2295 c.c., un contenuto minimo essenziale.

 

Questo contenuto minimo è poi ripetuto dall’art. 28, c. 2, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96 ai fini della pubblicità nella sezione speciale dell’albo degli avvocati.

 

Secondo l’art. 2295, c.c., l’atto costitutivo deve indicare le generalità dei soci, la sede e l’oggetto sociali.

 

Gli altri elementi, seppure formalmente definiti come necessari dallo stesso art. 2295, c.c., possono mancare vuoi nel senso che l’ordinamento prevede norme dispositive che tengono luogo di quelle clausole del contratto, vuoi nel senso che lo stesso presupposto della previsione dell’atto costitutivo può essere eventuale (come nel caso delle prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera, che evidentemente possono mancare).

 

Così se il contratto non indica i soci che hanno l’amministrazione e/o la rappresentanza della società, quella "spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri" (così il primo c. dell’art. 2257, c.c., testualmente e inutilmente ripetuto nell’art. 23, c. 2, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96) e questa compete a ciascun socio amministratore (art. 2266, c. 1, c.c.).

 

Se poi l’atto costitutivo non indica i conferimenti di ciascun socio o il valore ad essi attribuito, da un lato si presume che "i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale" (art. 2253, c. 2, c.c.) e che quindi il valore dei conferimenti sia eguale (arg. anche ex art. 2263, c. 1, c.c.), e dall’altro soccorre la previsione dell’art. 2282, c. 2, c.c. sulla valutazione da attribuirsi a conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro (la quale presuppone e implicitamente ribadisce che per i conferimenti in danaro vige il principio nominalistico).

 

Se a mancare sono le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti o la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite, soccorrerà la previsione dell’art. 2263, c.c.

 

Se nulla è detto in merito alla durata, la società deve ritenersi conclusa a tempo indeterminato (arg. ex artt. 2273); ma allora ciascun creditore personale dei soci potrà chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del socio suo debitore (arg. ex art. 2307 c.c.).

 

Se manca una espressa indicazione della ragione sociale, questa sarà formata dal nome (e dai titoli professionali di) tutti soci e dalla indicazione del tipo di rapporto sociale.

 

L’art. 28, c.2, dispone che il consiglio dell’ordine, nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, "dispone l’iscrizione della società in una sezione speciale dell’albo, con la indicazione della ragione sociale, dell’oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell’albo, nonché dei soci iscritti in altro albo".