atto costitutivo delle societa' fra avvocati
art. 16,
D.Lgs. 02.02.2001, n. 96
La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo …
La
società tra avvocati è un sotto-tipo di società in nome collettivo seppure
soggetta ad una ulteriore disciplina particolare - e, comunque, in virtù del
rinvio contenuto nell’art. 16, ha, a norma dell’art. 2295 c.c., un contenuto
minimo essenziale.
Questo
contenuto minimo è poi ripetuto dall’art. 28, c. 2, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96
ai fini della pubblicità nella sezione speciale dell’albo degli avvocati.
Secondo
l’art. 2295, c.c., l’atto costitutivo deve indicare le generalità dei soci, la
sede e l’oggetto sociali.
Gli altri
elementi, seppure formalmente definiti come necessari dallo stesso art. 2295,
c.c., possono mancare vuoi nel senso che l’ordinamento prevede norme
dispositive che tengono luogo di quelle clausole del contratto, vuoi nel senso
che lo stesso presupposto della previsione dell’atto costitutivo può essere
eventuale (come nel caso delle prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera,
che evidentemente possono mancare).
Così se
il contratto non indica i soci che hanno l’amministrazione e/o la rappresentanza
della società, quella "spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli
altri" (così il primo c. dell’art. 2257, c.c., testualmente e
inutilmente ripetuto nell’art. 23, c. 2, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96) e questa
compete a ciascun socio amministratore (art. 2266, c. 1, c.c.).
Se poi
l’atto costitutivo non indica i conferimenti di ciascun socio o il valore ad
essi attribuito, da un lato si presume che "i soci siano obbligati a
conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento
dell’oggetto sociale" (art. 2253, c. 2, c.c.) e che quindi il valore
dei conferimenti sia eguale (arg. anche ex art. 2263, c. 1, c.c.), e
dall’altro soccorre la previsione dell’art. 2282, c. 2, c.c. sulla valutazione
da attribuirsi a conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro (la quale
presuppone e implicitamente ribadisce che per i conferimenti in danaro vige il
principio nominalistico).
Se a
mancare sono le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti o la
quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite, soccorrerà la previsione
dell’art. 2263, c.c.
Se nulla
è detto in merito alla durata, la società deve ritenersi conclusa a tempo
indeterminato (arg. ex artt. 2273); ma allora ciascun creditore
personale dei soci potrà chiedere in ogni momento la liquidazione della quota
del socio suo debitore (arg. ex art. 2307 c.c.).
Se manca
una espressa indicazione della ragione sociale, questa sarà formata dal nome (e
dai titoli professionali di) tutti soci e dalla indicazione del tipo di
rapporto sociale.
L’art.
28, c.2, dispone che il consiglio dell’ordine, nella cui circoscrizione è posta
la sede legale della società, "dispone l’iscrizione della società in
una sezione speciale dell’albo, con la indicazione della ragione sociale,
dell’oggetto, della sede legale e delle sedi secondarie eventualmente
istituite, del nominativo dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci
iscritti nell’albo, nonché dei soci iscritti in altro albo".